Articolo 1804 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni del comodatario

Dispositivo

Note

(1) Il comodatario, in particolare, deve conservare la cosa in modo che possa essere restituita al comodante, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti (v.1808 c.c.).

(2) Se si ritiene che il contratto preveda l'obbligazione restitutoria a carico del comodatario, la norma configura un'ipotesi di risoluzione per inadempimento; se, invece, si costruisce la fattispecie nel senso che l'unica obbligazione grava sul comodante (e si tratterebbe del dovere di non esigere la restituzione del bene prima della scadenza) si deve concludere che la norma delinea un diritto di recesso (1373 c.c.) a favore del comodante stesso (v.1803 c.c.).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 31966/2024

2Cass. civ. n. 2188/2024

3Cass. civ. n. 4358/2022

4Cass. civ. n. 6203/2014

5Cass. civ. n. 1018/1976