Articolo 1808 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Dispositivo

Note

(1) Anche se il regime è derogabile dalle parti, si ritiene che le spese ordinarie debbano sempre gravare sul comodatario, altrimenti vi sarebbe un corrispettivo per l'uso e, quindi, non si avrebbe più comodato.

(2) Ai sensi dell'art. 2756 del c.c., il comodatario ha un diritto di ritenzione sulle cose oggetto della fattispecie a garanzia del proprio credito finché tali cose si trovano in suo possesso.

(3) In tema di miglioramenti ed addizioni si ritengono applicabili le norme in tema di locazione per l'analogia tra gli istituti (v.1592,1593 c.c.).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 5371/2024

2Cass. civ. n. 2188/2024

3Cass. civ. n. 1039/2019

4Cass. civ. n. 15699/2018

5Cass. civ. n. 21023/2016

6Cass. civ. n. 1216/2012

7Cass. civ. n. 2407/1998

8Cass. civ. n. 7923/1992

9Cass. civ. n. 1935/1983

10Cass. civ. n. 2463/1970