Articolo 1812 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Danni al comodatario per vizi della cosa
Dispositivo
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [798], [1710], [1768], [1821], [2030] (1).
Note
(1) Si ritiene che si tratti di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale (2043), analogamente a quanto accade in tema di donazione (v.798). Essa sorge solo al ricorrere dei presupposti di cui alla norma: pertanto, non sorge se il comodante non conosceva il vizio e nemmeno se il comodatario lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo con al diligenza ordinaria (1176).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 32932/2024
La responsabilità del comodante per danni da vizi della cosa data in comodato non ha carattere contrattuale, perché l'obbligo di comunicare i vizi della res non inerisce al contenuto del contratto, e neppure deriva da culpa in contrahendo, atteso che la legge non ravvisa nel momento di perfezionamento del negozio il termine ultimo per la denunzia dei vizi conosciuti, ma ha carattere extra-contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di legge di avvertire il comodatario dei vizi conosciuti, sicché, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l'art 1812 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 32932 del 17 dicembre 2024)