Articolo 1812 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Danni al comodatario per vizi della cosa
Dispositivo
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [798], [1710], [1768], [1821], [2030] (1).
Note
(1) Si ritiene che si tratti di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale (2043), analogamente a quanto accade in tema di donazione (v.798). Essa sorge solo al ricorrere dei presupposti di cui alla norma: pertanto, non sorge se il comodante non conosceva il vizio e nemmeno se il comodatario lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo con al diligenza ordinaria (1176).