Articolo 1838 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Deposito di titoli in amministrazione
Dispositivo
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione (1) deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli (2). Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante (3).
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi [2329], [2342], [2344], [2489], [2491] o si deve esercitare un diritto di opzione [2441], la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (4).
Note
(1) Oggetto del contratto possono essere titoli di Stato ma anche azioni societarie, obbligazioni, titoli rappresentativi di merci ecc.
(2) A seconda dell'oggetto (buoni del tesoro, cartelle fondiarie) i titoli di credito depositati possono attribuire diversi diritti, i quali, però, devono essere indicati espressamente sul documento (992 c.c.).
(3) Di regola l'accredito avviene in un conto corrente bancario (1852 c.c.) dal quale la banca detrae anche le somme che le spettano a titolo di compenso e rimborso spese.
(4) Sulla banca, comunque, grava l'obbligo di adottare la diligenza del professionista qualificato (v.1176, 2 c.c.).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 16318/2017
In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/05/2012).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16318 del 3 luglio 2017)
2Cass. civ. n. 4653/2007
L'art. 1997 cod. civ., nel disporre che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo, trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo - non risultando impedita la circolazione del titolo - si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretederne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n. 213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che avevano dichiarato nullo il pignoramento di titoli in deposito ai sensi del detto d.lgs. perché eseguito con le forme dell'espropriazione presso terzi, anziché in quelle dell'espropriazione presso il debitore. A seguito della cassazione la Suprema Corte ha anche deciso nel merito, accogliendo l'opposizione e dicharando la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato nullo il pignoramento). (Cassa e decide nel merito, Trib. Venezia, 10 Novembre 2004).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4653 del 28 febbraio 2007)
3Cass. civ. n. 4414/1981
La determinazione dell'effettiva volontà delle parti contraenti costituisce accertamento riservato al giudice del merito che è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione e da violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Pertanto, qualora il depositante di titoli azionari presso una banca ceda tali titoli ad altro soggetto (nella specie: banca straniera), che lasci in deposito i titoli presso la banca depositaria, amministrandoli in nome proprio anche se nell'interesse del primo depositante, correttamente il giudice del merito, sulla base dei due distinti contratti esistenti fra le parti (deposito e cessione fiduciaria), esclude che la banca depositaria, anche se consapevole delle finalità illecite perseguite dalle parti della cessione fiduciaria (nella specie, esportazione di capitali all'estero in violazione delle leggi italiane), sia partecipe dell'illecito.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4414 del 17 luglio 1981)