Articolo 1844 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia

Dispositivo

Note

(1) Se viene concessa una garanzia si parla di apertura di credito garantito, in caso contrario di apertura di credito allo scoperto.

(2) Poiché l'accreditato non diviene debitore al momento della conclusione del contratto bensì quando usufruisce della somma messa a disposizione, si tratta di garanzia prestata per un debito futuro e quindi, se ha natura personale, è soggetta alla disposizione dell'art. 1938 del c.c..

(3) L'insufficienza deriva dal diminuire della garanzia: si pensi all'ipotesi in cui una serie di beni di un negozio, dati a pegno (2784 c.c.), rovini in un incendio ovvero a quella in cui il fideiussore (1936 c.c.) perda parte del proprio patrimonio perché donato ad un terzo.

(4) La scelta tra l'una e l'altra soluzione spetta alla banca, in considerazione della natura del debito, del diminuire della garanzia, delle prospettive di solvibilità che presenta il garantito ecc.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 12685/2004

2Cass. civ. n. 5316/2004