Articolo 1852 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizioni da parte del correntista

Dispositivo

Note

(1) Il conto corrente bancario si distingue da quello ordinario (1823 ss. c.c.) soprattutto perchè il primo costituisce un modo di eseguire alcuni contratti bancari mentre il secondo rappresenta un vero e proprio contratto. Inoltre, le operazioni effettuate in conto corrente bancario differiscono da quelle effettuate nell'ordinario in quanto in quest'ultimo i crediti sono inesigibili e soggetti a compensazione alla chiusura, laddove nel primo essi sono esigibili a vista e si compensano quando i rapporti sono ancora in corso.

(2) Tra le quali, l'anticipazione bancaria (v.1846 c.c.).

(3) Nello specifico, la possibilità di disporre delle somme si articola non solo nel diritto di prelevarle ed utilizzarle direttamente da parte del correntista ma anche in altre facoltà, come ad esempio quella di incaricare la banca di effettuare pagamenti e riscossioni per suo conto. In particolare, la facoltà di eseguire pagamenti può essere connessa alla convenzione di assegno tra la banca ed il correntista, in base alla quale la banca paga una somma ai terzi che presentano un assegno. Di conseguenza, quando vengono effettuate operazioni in conto corrente bancario si configura un contratto misto nel quale si inserisce anche il mandato (v.1856,1703 c.c.).

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 8005/2025

2Cass. civ. n. 28955/2024

3Cass. civ. n. 16602/2024

4Cass. civ. n. 11016/2024

5Cass. civ. n. 5367/2024

6Cass. civ. n. 22290/2023

7Cass. civ. n. 859/2020

8Cass. civ. n. 20896/2019

9Cass. civ. n. 15895/2019

10Cass. civ. n. 3086/2018

11Cass. civ. n. 2226/2017

12Cass. civ. n. 25943/2011

13Cass. civ. n. 11866/2007

14Cass. civ. n. 9494/2002

15Cass. civ. n. 2742/2000

16Cass. civ. n. 1846/1998

17Cass. civ. n. 8517/1991

18Cass. civ. n. 5876/1991

19Cass. civ. n. 815/1982

20Cass. civ. n. 3701/1971