Articolo 1858 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Lo sconto è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma da parte della banca, e ad effetti reali (1376 c.c.).

(2) L'esistenza dello sconto (cioè della deduzione degli interessi) è elemento fondamentale della fattispecie: se manca, non si ha il contratto in esame, ma uno diverso. L'entità degli interessi, che maturano dal giorno dello sconto a quello in cui il credito diviene esigibile, varia in base a diversi parametri, ad esempio la solvibilità del cliente, l'entità del credito e la sua data di scadenza.

(3) Il limite massimo entro cui la banca è tenuta a ricevere i crediti che i clienti presentano si definisce castelletto di sconto.

(4) La cessione avviene "pro solvendo", in quanto il cedente è tenuto a garantire non solo laveritas nominis, cioè l'esistenza del credito, ma anche labonitas nominis, cioè la solvibilità del ceduto (1266 c.c.). A volte le parti convengono che in caso di mancato incasso il cliente sia tenuto a versare ulteriori interessi, definiti "sopportato".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 29464/2018

2Cass. civ. n. 14226/2014

3Cass. civ. n. 9848/2012

4Cass. civ. n. 10689/2000

5Cass. civ. n. 4696/1998

6Cass. civ. n. 4210/1985

7Cass. civ. n. 565/1973