Articolo 1883 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Esercizio delle assicurazioni
Dispositivo
L'impresa di assicurazione [2195], n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni (1) e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (2).
Note
(1) Inoltre, possono esercitare tale attività anche le società per azioni (2325 ss. c.c.), le società cooperative a responsabilità limitata e le mutue assicuratrici (2511 ss.,2546 ss. c.c.). Sono escluse le società di persone in quanto presentano una struttura non adeguata allo scopo, cioè non in grado, economicamente, di sopportare il rischio (2082 c.c.).
(2) Si veda il D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209,Codice delle assicurazioni private.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 1150/1977
I contratti di. assicurazione stipulati con imprese che operino in violazione delle norme dettate dal D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (T.U. sull'esercizio delle assicurazioni private), e, quindi, in difetto od oltre i limiti dell'autorizzazione ministeriale ivi prescritta, non sono nulli od annullabili, ma solo suscettibili di risoluzioneex nunc,su formale denuncia dell'interessato. Ne consegue che, fino a quando non venga esercitato detto potere di recesso, i contratti continuano a produrre tutti i loro effetti obbligatori, nei confronti di entrambe le parti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1150 del 24 marzo 1977)
2Cass. civ. n. 2211/1969
L'art. 1883 c.c. vieta di esercitare le assicurazioni in forma di impresa a soggetti diversi da istituti di diritto pubblico o da società per azioni, in conformità delle leggi speciali, ma non vieta a soggetti privati di stipulare un patto di natura assicurativa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2211 del 21 giugno 1969)