Articolo 1888 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prova del contratto
Dispositivo
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto [187] disp.att.] (1).
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale [187 disp.att.].
Note
(1) La polizza costituisce il documento che certifica l'esistenza del contratto di assicurazione e contiene le condizioni generali di contratto (1341 c.c.).
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 15219/2025
In un giudizio di risarcimento danni, se il contratto di assicurazione non viene prodotto in giudizio, la forma scritta ad probationem richiesta dell'art. 1888 c.c. rende superfluo qualsiasi ulteriore accertamento su eventuali clausole di delimitazione del rischio. Inoltre, se i fatti contestati sono commessi con dolo, la garanzia assicurativa è esclusa ex art. 1900 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 15219 del 7 giugno 2025)
2Cass. civ. n. 14046/2024
Nonostante il contratto di assicurazione va provato per iscritto ai sensi dell'art. 1888 c.c., nella specie l'estensione della polizza non è stata oggetto di un documento scritto, cioè un'appendice contrattuale firmata dal contraente o suo mandatario e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di semplici, ordinarie e-mail alle quali può riconoscersi il valore di una riproduzione meccanica, la quale, fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata, atteso che, in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di email non ricopre lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedirle siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14046 del 21 maggio 2024)
3Cass. civ. n. 6693/2024
In materia di contratti, il contratto di assicurazione può essere provato soltanto per iscritto ex art. 1888 c.c., cioè mediante la produzione della copia cartacea o digitale della polizza, regolarmente firmata dal contraente e dall'agente assicuratore.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6693 del 13 marzo 2024)
4Cass. civ. n. 10472/2023
Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validita dal patto fiduciario che prevede l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non e richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che da luogo ad un assetto d'interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, per cui la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile - e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante - non costituisce pertanto autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10472 del 19 aprile 2023)
5Cass. civ. n. 367/2005
Il rilascio della ricevuta di pagamento del premio non vale di per se solo a perfezionare il contratto di assicurazione, per il quale il requisito di forma è richiestoprobationemessendo al riguardo necessario l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, sostanziantesi in un'indagine di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazioneexart. 1362 e segg. c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 367 del 11 gennaio 2005)
6Cass. civ. n. 4005/2000
Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch'essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere dafatta concludentiae quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4005 del 3 aprile 2000)
7Cass. civ. n. 1875/2000
Nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta dalla leggead probationem tantum.Ne consegue che, per determinare il contenuto oggettivo della polizza, il giudice può fare utilmente riferimento anche alle indicazioni contenute nelle «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza. (Nella specie, l'estensione della copertura assicurativa di un trasporto di merci per via marittima risultava estesa all'evento furto soltanto in base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha tassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa dell'evento furto, sulla base della omessa indicazione di esso nella polizza).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1875 del 18 febbraio 2000)
8Cass. civ. n. 102/1999
Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 102 del 8 gennaio 1999)
9Cass. civ. n. 2653/1991
La clausola della polizza di assicurazione, che, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c. (deroga consentita dall'art. 1932 c.c.), preveda l'efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio, può essere stipulata dall'agente munito di potere rappresentativo (in difetto di una limitazione della procura, opponibile in quanto resa pubblica con le prescritte modalità), ed è soggetta, ai sensi dell'art. 1888 c.c., alla forma scritta solo ad probationem (con la conseguenziale ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2653 del 13 marzo 1991)
10Cass. civ. n. 2438/1984
La polizza costituisce il documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (arti. 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto — assumendo al riguardo valore di riconoscimento — la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quiescenza di pagamento del premio costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2438 del 16 aprile 1984)