Articolo 1890 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione in nome altrui

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi in cui l'assicurazione è stipulata a favore di un terzo, il beneficiario, ma da parte di chi non ne ha il potere, cioè di unfalsus procurator(v.1398 c.c.). La ratifica dopo che il sinistro si è verificato costituisce una rilevante deroga alla disciplina dettata in via generale (1398,1399 c.c.) e fa anche venire meno l'alea del contratto per l'assicurato.

(2) Tale previsione, come quella del comma precedente, deroga alla disciplina prevista in via generale per il caso di rappresentanza senza potere che stabilisce che ilfalsus procuratornon è obbligato nei confronti della controparte ma può essere solo ritenuto responsabile dei danni che la falsa stipula arreca a questi (1398 c.c.).