Articolo 1894 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Dispositivo

Note

(1) In tal caso le reticenze o le inesattezze sono realizzate dallo stipulante che contrae per conto dei terzi ma ciò che rileva è che ne sono a conoscenza anche questi ultimi. Se invece questi le ignorano, incolpevolmente, gli art. 1892 c.c. e1893 c.c. non si applicano.