Articolo 1894 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Dispositivo

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli [1892] e [1893] [1391], [1932] (1).

Note

(1) In tal caso le reticenze o le inesattezze sono realizzate dallo stipulante che contrae per conto dei terzi ma ciò che rileva è che ne sono a conoscenza anche questi ultimi. Se invece questi le ignorano, incolpevolmente, gli art. 1892 c.c. e1893 c.c. non si applicano.