Articolo 1897 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diminuzione del rischio

Dispositivo

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187] disp. att.].

Note

(1) Ad esempio, il fatto che il veicolo assicurato venga dotato di un sistema di antifurto all'avanguardia che ne diminuisce, appunto, il rischio di furto. Diverso è il caso in cui la stipula venga fatta per un valore del bene maggiore a quello effettivo (v.1909 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 6413/2023

Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 6413 del 3 marzo 2023)

2Cass. civ. n. 10248/1995

Ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro — sul quale incombe l'onere di portare a conoscenza dell'Inail, in base al principio generale di cui all'art. 1897 c.c., gli elementi di variazione che determinano una diminuzione del rischio — non può ripetere dall'istituto i premi pagati in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10248 del 28 settembre 1995)

3Cass. civ. n. 1883/1977

Ai sensi dell'art. 1897 c.c., la diminuzione del rischio può portare alla riduzione del premio dovuto all'assicuratore solo se sia di consistenza tale che, ove conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, e sia stata comunicata all'assicuratore prima della scadenza del premio medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1883 del 13 maggio 1977)