Articolo 1899 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata dell'assicurazione

Dispositivo

Note

(1) Quella cui fa riferimento il periodo è la durata formale del rapporto, che può essere diversa da quella sostanziale, ad esempio nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati (1353 c.c.).

(2) L'originario secondo periodo di questo comma è stato da ultimo così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99. A norma dell'art. 21, comma 4, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Con la proroga le parti possono far proseguire il rapporto contrattuale senza necessità di una nuova stipula.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 38216/2021

2Cass. civ. n. 7278/2001

3Cass. civ. n. 11142/1994

4Cass. civ. n. 9689/1992

5Cass. civ. n. 3201/1980