Articolo 1919 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

Dispositivo

Note

(1) In particolare, può essere stipulata sia un'assicurazione per la morte che per la sopravvivenza, a seconda che l'evento cui viene ancorato il diritto all'indennizzo sia la prima o un dato evento nella vita del soggetto.

(2) Poiché tale forma è dettata solo per l'assicurazione per il caso di morte e costituisce, al contempo, un'eccezione al principio di libertà delle forme (1325 c.c.), essa non si applica all'assicurazione per l'ipotesi di sopravvivenza.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 21863/2022

2Cass. civ. n. 29583/2021

3Cass. civ. n. 9380/2021

4Cass. civ. n. 3707/2018

5Cass. civ. n. 4484/1996

6Cass. civ. n. 1883/1977