Articolo 1921 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revoca del beneficio
Dispositivo
La designazione del beneficiario è revocabile (1) con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio [1411] (2).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore [188] disp. att.].
Note
(1) In particolare, lo stipulante può scegliere di sostituire al beneficiario un terzo ovvero di revocare definitivamente la stipula a favore del terzo.
(2) Tale seconda ipotesi non può che riferirsi all'assicurazione per il caso di sopravvivenza: infatti, se il sinistro fosse costituito dalla morte dello stipulante, vi sarebbe una contraddizione logica nella norma, atteso che solo lo stipulante ha il potere di revoca che però non può esercitare una volta deceduto. L'unica applicazione che potrebbe pensarsi rispetto all'assicurazione per il caso di morte è quella della revoca contenuta in un testamento. Tuttavia, poiché tale disposizione testamentaria è efficace dal momento della morte del defunto (v.456 c.c.), cioè del sinistro stesso, al beneficiario non sarebbe lasciato il margine temporale per la dichiarazione di volerne profittare.Dal periodo, inoltre, si ricava che nell'assicurazione per il caso di sopravvivenza anche se il diritto del beneficiario matura con la designazione e diviene esigibile con la stipula (1920 c.c.), è necessario, altresì, che egli dichiari di volerne profittare, in ossequio alla disciplina generale del contratto a favore di terzo (v.1411, 2 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 11421/2021
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021)
2Cass. civ. n. 26606/2016
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26606 del 21 dicembre 2016)