Articolo 1938 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 154, relativo alla trasparenza delle operazioni bancarie, a decorrere dal 7 luglio 1992.

(2) La fideiussione c.d. "omnibus"è il contratto con cui il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni che il debitore assumerà nei confronti del creditore. Nella prassi molto spesso debitore è un imprenditore e creditore è una banca.

(3) In passato la validità della fideiussione "omnibus"è stata molto discussa, soprattutto perché aveva un oggetto indeterminato (1346 c.c.) ed in quanto esponeva il fideiussore al rischio di una garanzia molto onerosa, ciò che poteva accadere se la banca concedeva credito al debitore senza limiti. A correzione di tali possibili abusi, il legislatore è intervenuto sia imponendo la previsione di un limite massimo al credito garantito sia stabilendo la nullità della clausola che escludeva che la banca dovesse chiedere speciale autorizzazione al fideiussore per aumentare il credito ad un debitore le cui condizioni economiche fossero peggiorate (v.1956 c.c.).

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 5423/2022

2Cass. civ. n. 26924/2017

3Cass. civ. n. 2492/2017

4Cass. civ. n. 1580/2017

5Cass. civ. n. 8944/2016

6Cass. civ. n. 25610/2015

7Cass. civ. n. 5951/2014

8Cass. civ. n. 1520/2010

9Cass. civ. n. 9627/2009

10Cass. civ. n. 394/2006

11Cass. civ. n. 21101/2005

12Cass. civ. n. 5166/2005

13Cass. civ. n. 11772/2002

14Cass. civ. n. 4801/2000

15Cass. civ. n. 12743/1999

16Cass. civ. n. 9758/1998

17Cass. civ. n. 6635/1997

18Cass. civ. n. 11875/1995

19Cass. civ. n. 2747/1995

20Cass. civ. n. 4871/1988