Articolo 1942 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estensione della fideiussione

Dispositivo

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori (1) del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive (2).

Note

(1) Tra gli altri, sono accessori dell'obbligazione principale gli interessi (1282 c.c.).

(2) Si tratta della comunicazione dell'azione intrapresa contro il debitore principale, che non esige forme specifiche.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 9848/2012

Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9848 del 15 giugno 2012)

2Cass. civ. n. 12279/2004

A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale ed alle spese. Ne consegue che non sono efficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell'obbligazione principale garantita.–In tema di leasing finanziario - fattispecie che integra gli estremi del collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura - la scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 c.c., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore. (Nella specie, il garante dell'utilizzatore contestava l'obbligo di pagamento, in relazione a contratto di leasing avente ad oggetto numerosi carri ferroviari della cui consegna il concedente si era per quanto possibile, accertato acquisendo dall'utilizzatore le bolle di consegna attestanti l'effettiva ricezione di almeno una parte di essi; la S.C., sulla scorta di tali risultanze ha confermato, rivedendone la motivazione ed affermando il principio di cui sopra, la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di esonero dall'adempimento della garanzia offerta).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12279 del 5 luglio 2004)

3Cass. civ. n. 5316/2004

In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5316 del 16 marzo 2004)

4Cass. civ. n. 3805/2004

In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perché l'estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese» l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3805 del 25 febbraio 2004)

5Cass. civ. n. 18234/2003

A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma secondo, c.c., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18234 del 28 novembre 2003)

6Cass. civ. n. 9679/1997

Poiché a norma dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale fra i quali rientrano gli interessi, per ritenere esteso anche a questi ultimi il debito del fidejussore non occorre alcun accertamento delle concrete condizioni in cui la fidejussione sia stata prestata, tale accertamento presentandosi come necessario solo quando sia allegata l'esistenza del patto contrario previsto nello stesso articolo 1942 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9679 del 3 ottobre 1997)

7Cass. civ. n. 4098/1990

Il pagamento dell' I.V.A., inerente al prezzo dei lavori di appalto per la realizzazione di una opera pubblica, rappresenta un accessorio del detto prezzo, ai sensi dell'art. 1942 c.c., e deve, pertanto, considerarsi compreso nella garanzia fideiussoria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4098 del 12 maggio 1990)