Articolo 1955 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

Dispositivo

Note

(1) L'estinzione non opera automaticamente ma deve essere fatta valere, in via di azione o eccezione, dal fideiussore.

(2) Oltre all'ipotesi prevista dalla norma la fideiussione si estingue ogni volta che viene meno, per adempimento o altra causa, ad esempio novazione (1230 ss. c.c.) o remissione (1236 ss. c.c.), l'obbligazione principale.

(3) In caso di estinzione della fideiussione per estinzione dell'obbligazione principale si discute se, qualora l'obbligazione principale ritorni in vita per qualche causa (ad esempio perché viene revocato il pagamento estintivo), torni in essere anche la garanzia (c.d. riviviscenza della garanzia fideiussoria).

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 4175/2020

2Cass. civ. n. 22775/2018

3Cass. civ. n. 21833/2017

4Cass. civ. n. 5630/2017

5Cass. civ. n. 26232/2013

6Cass. civ. n. 19736/2011

7Cass. civ. n. 23922/2007

8Cass. civ. n. 4801/2000

9Cass. civ. n. 2975/2000

10Cass. civ. n. 656/1998

11Cass. civ. n. 3161/1997

12Cass. civ. n. 9719/1992

13Cass. civ. n. 2461/1982

14Cass. civ. n. 63/1982