Articolo 1960 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) L'anticresi (di scarsa applicazione pratica) è un contratto consensuale (la consegna del bene è atto esecutivo), ad effetti obbligatori, che deve essere stipulato per iscritto (1350, n. 7 c.c.). Esso attribuisce un diritto personale di godimento opponibile ai terzi solo se trascritto (2643, n. 12 c.c.)

(2) Il diritto di godere dei frutti può sostanziarsi nel percepimento di un canone, se il creditore anticretico concede in locazione l'immobile (1571 c.c.), ovvero nel risparmio di spesa se lo conduce personalmente.

(3) Quella prevista dalla norma è la c.d. anticresi estintiva, nella quale i frutti percepiti sono destinati ad estinguere il debito, mediante imputazione agli interessi ed al capitale. Si ha, invece, la c.d. anticresi compensativa se i frutti vanno a compensare gli interessi (1964 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 19694/2022

2Cass. civ. n. 1866/1983

3Cass. civ. n. 2548/1969