Articolo 1964 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Compensazione dei frutti con gli interessi

Dispositivo

Salva la disposizione dell'articolo [1448] (1), è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte (2). In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile [192] disp. att.].

Note

(1) La norma fa salva l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione.

(2) La norma disciplina la c.d. anticresi compensativa, che si distingue dalla c.d. anticresi estintiva (v.1960 c.c.).