Articolo 1968 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Transazione sulla falsità di documenti
Dispositivo
La transazione nei giudizi civili di falso (1) non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero (2).
Note
(1) Oggetto della transazione sono le conseguenze che il giudizio di falsità o verità produce rispetto alle pretese delle parti, non la verità o falsità stesse che devono essere accertate secondo il regime probatorio del processo.
(2) Si tratta di un caso in cui non sono le parti, ma la legge, a stabilire una condizione di efficacia del contratto (1353 ss. c.c.).