Articolo 1973 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annullabilità per falsità di documenti

Dispositivo

È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (1).

Note

(1) La norma presuppone che la falsità abbia indotto la parte in errore, pertanto non opera se entrambi gli stipulanti erano a conoscenza di tale situazione. Inoltre, secondo alcuni, la falsità può essere riconosciuta tale sia in seguito a sentenza sia in seguito a riconoscimento della parte.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 14656/2012

Ai sensi dell'art. 1973 c.c., è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14656 del 27 agosto 2012)