Articolo 1975 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Annullabilità per scoperta di documenti
Dispositivo
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro (1) non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte [1439] (2).
La transazione è annullabile [1441], quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [1427] (3).
Note
(1) Si tratta della c.d. transazione generale.
(2) Secondo alcuni la norma esige un vero e proprio occultamento doloso, mentre per altra tesi sarebbe sufficiente un contegno omissivo se contrario a buona fede (1175 c.c.) perché la norma tutela la libera formazione della volontà della parte.
(3) La norma pone problemi di coordinamento con il disposto dell'art. 1972, comma 2 c.c.. Secondo una certa tesi, la norma in commento considera il documento come mezzo di prova, mentre l'art. 1972, comma 2 c.c. ha riguardo alla situazione giuridica precedente la transazione.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 21557/2021
In tema di annullabilità della transazione, l'ipotesi di annullabilità per cosa giudicata di cui all'art. 1974 cod. civ. trova applicazione tanto nella transazione generale che in quella speciale, con priorità rispetto all'ipotesi di annullabilità per scoperta di documenti di cui all'art. 1975 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21557 del 27 luglio 2021)
2Cass. civ. n. 690/2005
Fuori delle ipotesi previste negli articoli 1971 e 1975 c.c., (transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo), non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 690 del 14 gennaio 2005)
3Cass. civ. n. 5138/2003
A norma dell'art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata «generale», cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata «speciale», (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.–La «scoperta» di documenti non conosciuti all'epoca della transazione, cui fa riferimento l'art. 1975 c.c. per ricollegarvi, in caso di transazione speciale, l'effetto dell'annullabilità della stessa quando il documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5138 del 3 aprile 2003)