Articolo 1979 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri dei creditori cessionari

Dispositivo

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari (1). Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi [193] disp. att.] (2).

Note

(1) Tale amministrazione è finalizzata all'espletamento del mandato, cioè alla liquidazione dei beni e ripartizione del ricavato: pertanto, ogni atto che persegue scopi diversi costituisce atto che eccede i limiti del mandato (1711 c.c.). Inoltre, i creditori mandatari debbono agire congiuntamente (1716 c.c.).

(2) Ad esempio, le azioni possessorie (1168 ss. c.c.); mentre è discutibile se possano esercitare le azioni relative ai beni oggetto di cessione che, pur aventi carattere patrimoniale, implichino un margine di discrezionalità in capo al debitore (si pensi, ad esempio, all'azione di annullamento (1441 ss. c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17060/2007

L'art. 2941 n. 6 del codice civile che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale. (Cassa senza rinvio, App. Brescia, 7 Maggio 2004).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17060 del 3 agosto 2007)