Articolo 1981 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese

Dispositivo

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa (2).

Note

(1) I creditori, analogamente a quanto previsto in tema di esecuzione forzata, possono prendere parte sin dall'inizio alla cessione (1977 c.c.;491 ss. c.p.c. ) ovvero intervenirvi successivamente (498 c.p.c.), fino al momento della distribuzione del ricavato, in quanto si tratta di contratto aperto all'adesione (1332 c.c.).

(2) In caso di inadempimento a tale obbligazione, il creditore può agire per la risoluzione ai sensi dell'art. 1986 del c.c..