Articolo 2046 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Imputabilità del fatto dannoso

Dispositivo

Note

(1) La norma contempla la c.d. capacità delittuale che, a differenza dei quella negoziale, non presuppone la capacità di agire (2 c.c.). A sua volta la capacità naturale (428 c.c.) indica quella possibilità, minima, di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come comportarsi.

(2) L'accertamento della capacità in questione spetta al giudice e deve essere effettuato caso per caso. Diversamente da ciò, esigenze di tassatività (2 c.p.;25 Cost.) fanno si che nel diritto penale il codice elenchi le cause che possono comportare incapacità naturale (86 ss. c.p.).

(3) L'ultimo periodo della norma prevede le c.d.actiones liberae in causa. Pur se l'evento è stato determinato da una condotta non libera, questa situazione è stata creata dal soggetto stesso (si pensi a chi, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida del proprio veicolo causando un sinistro e distruggendo la vetrina di un negozio).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 26798/2025

2Cass. civ. n. 16661/2017

3Cass. civ. n. 4332/1994

4Cass. civ. n. 5024/1993

5Cass. civ. n. 11163/1990