Articolo 1994 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti del possesso di buona fede

Dispositivo

Note

(1) La norma ricalca il disposto dell’art. 1153 del c.c.c.c. ma esige, in luogo del requisito del titolo astrattamente idoneo, quello del rispetto delle norme relative alla sua circolazione: questo proprio perché il codice prevede una disciplina diversa per la circolazione dei titoli al portatore (2003 ss. c.c.), all’ordine (2008 ss. c.c.) e nominativi (2021 ss. c.c.).

(2) Dalla norma si ricava ilprincipio dell’autonomia(v.1993, 2 c.c.): se il possessore del titolo di credito è in buona fede e lo ha ricevuto in base alla relativa disciplina, il suo acquisto è fatto salvo anche di fronte alle pretese, di per sé legittime, dei terzi (ad esempio coloro cui sia stato in precedenza rubato), in quanto ogni acquisto rispondente alla regola sana il vizio precedente.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 25558/2018

2Cass. civ. n. 25316/2017

3Cass. civ. n. 13612/2016

4Cass. civ. n. 17310/2009

5Cass. civ. n. 7122/2006

6Cass. civ. n. 6282/2004

7Cass. civ. n. 9778/1990

Massime notarili correlate (1)