Articolo 2002 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Documenti di legittimazione e titoli impropri
Dispositivo
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione (1), o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione [1835], [1836], [1889] (2).
Note
(1) I primi sono i c.d. documenti di legittimazione come, ad esempio, il biglietto per un concerto.
(2) Questi sono i c.d. titoli impropri, tra i quali, ad esempio, vi è la polizza assicurativa all’ordine o al portatore (1889 c.c.).
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 16458/2024
La normativa relativa alla riscossione dei libretti di deposito con clausola "pari facoltà di rimborso" non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi postali; viceversa, precludere il rimborso dell'intero importo agli altri cointestatari in caso di decesso di uno di essi finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni si caratterizzano.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16458 del 13 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 15524/2024
In caso di emissione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi utilizzando i supporti cartacei della serie precedente, l'apposizione del timbro recante la misura dei nuovi tassi che non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie non consente al possessore del titolo di pretendere gli interessi previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15524 del 4 giugno 2024)
3Cass. civ. n. 36581/2023
In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173 come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1 convertito in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lett. "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36581 del 30 dicembre 2023)
4Cass. civ. n. 33576/2022
Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 33576 del 15 novembre 2022)
5Cass. civ. n. 19002/2017
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017)
6Cass. civ. n. 11910/2008
Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 29 Giugno 2004).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11910 del 13 maggio 2008)
7Cass. civ. n. 5062/2007
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso. (Rigetta, App. Palermo, 29 Agosto 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5062 del 5 marzo 2007)
8Cass. civ. n. 17458/2006
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea «sette e vinci») non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c., in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17458 del 31 luglio 2006)
9Cass. civ. n. 351/2002
La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 351 del 14 gennaio 2002)