Articolo 2008 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legittimazione del possessore

Dispositivo

Note

(1) La girata è la formula con la quale il possessore promette al giratario (colui al quale il titolo è girato) che l'emittente (debitore) adempirà e con la quale ordina a quest'ultimo, contemporaneamente, di pagare al primo. Ad esempio: in caso di cambiale la girata può consistere in "per me pagate a Caio". Le girate devono essere continue, cioè devono costituire una serie formalmente regolare (2009 c.c.) che permette di risalire sino al primo prenditore, colui a favore del quale il titolo fu originariamente emesso.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 1202/2022

2Cass. civ. n. 26166/2014

3Cass. civ. n. 5641/2000

4Cass. civ. n. 10253/1994

5Cass. civ. n. 8376/1987

6Cass. civ. n. 542/1984

7Cass. civ. n. 164/1976