Articolo 2021 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Legittimazione del possessore
Dispositivo
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato (1) per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente (2).
Note
(1) Tale diritto può avere contenuto vario: può trattarsi non solo del diritto ad una prestazione (ad esempio a ricevere una somma di denaro) ma anche di quello ad esercitare il voto se si tratta di azione societaria (2351 c.c.).
(2) A differenza di quanto accade per i titoli al portatore (2003 c.c.), quelli nominativi e quelli all'ordine (2008 c.c.) permettono l'esercizio del diritto in base ad un possesso qualificato.
Massime notarili correlate (2)
Momento dell’acquisto del diritto di intervento in assemblea nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il preventivo deposito delle azioni
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1, c.c.).
Legittimazione all’intervento in assemblea di s.p.a in assenza dell’obbligo di preventivo deposito delle azioni
Per intervenire nell’assemblea di s.p.a., pur in assenza di una previsione statutaria che preveda il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione, è necessaria...