Articolo 2032 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ratifica dell'interessato
Dispositivo
La ratifica (1) dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, (2) anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio (3).
Note
(1) L'effetto della ratifica è retroattivo, quindi opera sin da quando è iniziata la gestione. Se per il contratto è richiesta una particolare forma (1350,1351,1352 c.c.), la stessa forma deve essere rivestita anche dalla ratifica.
(2) Se la gestione è stata senza rappresentanza (1705 c.c.) la ratifica non rileva nei rapporti verso i terzi ma solo nei rapporti interni tra gestore ed interessato. Se, invece, vi è stata spendita del nome (1704 c.c.) con la ratifica l'interessato subentra nelle posizioni assunte dal gestore.
(3) L'ultima parte della norma allarga l'applicabilità della ratifica rispetto all'istituto della gestione di affari altrui perché prescinde dal requisito della consapevolezza dell'altruità dell'affare (2028 comma 1 c.c.).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 12102/2003
Nella gestione di affari non rappresentativa la ratifica non fa subentrare ildominusin luogo del gestore nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con i terzi e i soggetti del rapporto restano quelli originari.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12102 del 19 agosto 2003)
2Cass. civ. n. 2932/1978
La ratifica, da parte dell'interessato, della gestione di affari, ai sensi dell'art. 2032 c.c., produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, ancorché la gestione medesima difetti dei requisiti prescritti dall'ara. 2028 c.c., (nella specie, impossibilità del dominus di provvedere direttamente), trattandosi di requisiti previsti esclusivamente a tutela di detto interessato. L'art. 2032 c.c., nel prevedere la ratifica da parte dell'interessato della gestione d'affari anche nel caso di «gestione compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio», implicitamente consente di configurare la ratifica medesima pure qualora il gestore abbia agito senza indicare il nominativo deldominus.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2932 del 13 giugno 1978)
3Cass. civ. n. 199/1974
Nella gestione di affari non rappresentativa, la ratifica deldominus, qualora manchino le condizioni perché si producano gli effetti dellanegotiorum gestio, non fa subentrare ildominusin luogo del gestore, per cui, rispetto all'azione di adempimento promossa dal terzo, legittimato passivo non è ildominusbensì lo stesso gestore, pur dovendo il primo tenere indenne il secondo, per effetto della ratifica, delle obbligazioni da lui assunte in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie od utili con i relativi interessi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 199 del 25 gennaio 1974)