Articolo 2036 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indebito soggettivo

Dispositivo

Note

(1) Il comma disciplina l'ipotesi di indebito soggettivo "ex latere debitoris": il debitore non è tale, ma questo non perché il debito non esiste (indebito oggettivo: art. 2033 c.c.), bensì in quanto è un altro il soggetto tenuto ad adempiere, cioè è un altro il debitore.

(2) Cioè evitabile con la diligenza ordinaria (11761 c.c.). Se, invece, non si dimostra l'errore (ciò cui, in base all'art. 2697 c.c., è tenuto il pagatore) si deve ritenere che egli abbia voluto estinguere un debito di altri (1180 c.c.).

(3) Cioè ritenendo che il debito si sia estinto, perché ilsolvensera debitore ovvero perché ha pagato, consapevolmente, un debito altrui (1180 c.c.). In tal caso è sul creditore che grava l'onere di provare la propria buona fede (2697 c.c.).

(4) Cioè quando il pagamento non è avvenuto per un errore scusabile (1176 c.c.) ovvero il creditore si è liberato del titolo in mala fede.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 16213/2025

2Cass. civ. n. 29528/2022

3Cass. civ. n. 8101/2020

4Cass. civ. n. 20143/2010

5Cass. civ. n. 17223/2010

6Cass. civ. n. 19703/2009

7Cass. civ. n. 195/1995

8Cass. civ. n. 2611/1971