Articolo 2063 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Oggetto

Dispositivo

Le ordinanze corporative [2064], [2065] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate (1).

Note

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile, in quanto incompatibile con il R.D.L. 9.08.1948, n. 721 e il D. lgs 23.11.1944, n. 369.