Articolo 2067 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Soggetti
Dispositivo
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [39] Cost.] (1)*.*
Note
(1) Il contratto collettivo è un tipo di contratto di lavoro stipulato tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro; esso si compone di una parte normativa, contenente la regolamentazione dei rapporti individuali (livelli retributivi, orario di lavoro, ferie etc.), ed una parte obbligatoria, che disciplina esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi, creando obblighi e diritti per le parti stipulanti e non per i singoli lavoratori.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 18153/2018
In tema di contrattazione collettiva, le cd. "ipotesi di accordo" possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine "ipotesi" nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi - aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali - sufficientemente concludenti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18153 del 10 luglio 2018)
2Cass. civ. n. 19351/2007
Il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale, regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, si caratterizza in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali. Ne consegue che, seppure il trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori è nella sua globalità costituito dall'insieme delle pattuizioni dei due diversi livelli contrattuali, la disciplina nazionale e quella aziendale, egualmente espressione dell'autonomia privata, si differenziano tra di loro per la loro distinta natura e fonte negoziale con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non iteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il contratto aziendale applicato da un'azienda di trasporti non potesse essere disdettato se non attraverso una rivisitazione dell'intero e generalizzato contenutodella contrattazione collettiva, finendo con il disconoscere l'autonomia del contratto aziendale).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19351 del 18 settembre 2007)
3Cass. civ. n. 9052/2006
Il rapporto fra contratti collettivi — come è da qualificare anche il contratto aziendale — di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale (salva l'espressa previsione di disposizioni di rinvio), né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso proposto che, con riferimento alla domanda di ricono¬scimento di un lavoratore alle mansioni superiori, prospettava l'applicabilità dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1992, anziché del contratto integrativo aziendale del 22 aprile 1992 relativo alla disciplina dei preposti agli sportelli del servizio di riscossione esattoriale, da ritenersi, invece, come riferimento preferenziale alla stregua della volontà effettivamente manifestata dalle relative parti contraenti, anche in considerazione della loro operatività in un'area rientrante nella sfera degli interessi direttamente regolamentati dallo stesso contratto locale).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9052 del 19 aprile 2006)
4Cass. civ. n. 7115/2005
In tema di contrattazione collettiva, le cosiddette «ipotesi di accordo» possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine «ipotesi» nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi — aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali — sufficientemente concludenti. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva riconosciuto piena efficacia ad una ipotesi di accordo, senza una chiara ed adeguata motivazione in ordine alla funzione attribuita alla sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e alla approvazione delle assemblee di base e, comunque, relativamente alle ragioni per cui il termine «ipotesi» avrebbe valore di mera clausola di stile, attribuendo, inoltre, immediata valenza probatoria a informazioni sindacali assunte in un giudizio diverso a norma dell'art. 425, comma primo, c.p.c., peraltro prive del requisito della univocità).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7115 del 6 aprile 2005)
5Cass. civ. n. 13300/2000
Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale)l'eventuale contrasto tra le relative previsioni non va risolto secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti legislative, ma in base all'individuazione della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, della contrattazione nazionale e locale, fermo restando che un nuovo contratto collettivo (sia esso nazionale o aziendale) può anche modificare in pejus la disciplina collettiva precedente (di qualsiasi livello esso sia), con il solo limite del rispetto dell'esistenza di veri e propri diritti (e non di mere aspettative) definitivamente acquisiti dai lavoratori alla stregua della normativa poi superata da quella peggiorativa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 13300 del 6 ottobre 2000)
6Cass. civ. n. 3318/1995
In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta, ed in applicazione del principio generale della libertà di forma —in base al quale le norme che prevedono che determinati contratti o atti debbano essere realizzati con determinate forme sono di stretta interpretazione, insuscettibili, cioè, di applicazione analogica — l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 3318 del 22 marzo 1995)