Articolo 2080 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Dispositivo
Nei contratti individuali di colonia parziaria [2164] e di affitto a coltivatore diretto [1647], con l'obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto (1).
Note
(1) Vedi nota sub art. 2079.