Articolo 2083 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Piccoli imprenditori
Dispositivo
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1647], [2139], [2221], gli artigiani (1), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330], [1368], [2202], [2214], [2221]; [45].
Note
(1) Per la nozione di artigiano si rimanda agli artt. 2, 3 e 4 della L. 8 agosto 1985, n. 443.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 3973/2024
Ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'appartenente al nucleo familiare del coltivatore diretto, il quale chieda l'affermazione anche nei suoi riguardi della qualifica, deve allegare e provare, da un lato, il requisito della abitualità dell'attività manuale nella coltivazione dei terreni o nell'allevamento del bestiame - di modo che l'attività in questione abbia la caratteristica della prevalenza, per essere svolta in misura tale da impegnare il familiare per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per lui la maggior fonte di reddito - e, dall'altro, che la forza lavoro dell'intero nucleo non sia inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3973 del 13 febbraio 2024)
2Cass. civ. n. 3682/2024
La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., e il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto. (In applicazione di detto principio, nel caso di specie è stata confermata la sentenza di merito, che, qualificato il contratto come contratto d'opera, ha rigettato la domanda per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 2226 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3682 del 9 febbraio 2024)
3Cass. civ. n. 19735/2023
Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore".(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19735 del 22 febbraio 2023)
4Cass. civ. n. 5480/2023
Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore".(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5480 del 22 febbraio 2023)
5Cass. civ. n. 2892/2023
In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2892 del 31 gennaio 2023)
6Cass. civ. n. 5685/2015
In tema di impresa artigiana, i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgono per l'identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale (legge 8 agosto 1985 n. 443) sono, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, sicché l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art. 5 della ricordata legge n. 443 del 1985, non spiega alcuna influenza ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. - nel testo vigente "ratione temporis", prima della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012 - dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ. Ne consegue che, per accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia, mentre risulta irrilevante il superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non sussistendo più alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e i presupposti per il fallimento.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015)
7Cass. civ. n. 12306/2008
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di società commerciale (di capitali o di persone) ed a fronte della domanda di riconoscimento dell'indennità da parte di chi assuma di essere coltivatore diretto, la qualifica di imprenditore agricolo deve essere provata dal convenuto che la invochi in via di eccezione. (Rigetta, App. Messina, 21 Luglio 2003).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12306 del 15 maggio 2008)