Articolo 2127 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo

Dispositivo

Note

(1) La dissociazione tra il soggetto che ha assunto il lavoratore e colui che beneficia della prestazione è definito distacco o comando. Tale dissociazione è consentita unicamente a condizione che continui la causa del contratto di lavoro con il distaccante.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7743/2000