Articolo 2137 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità dell'imprenditore agricolo
Dispositivo
L'imprenditore[2135], anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura [2088].
Note
(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.