Articolo 2157 Codice Civile(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)Diritto di preferenza del concedenteDispositivoIl mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [966], [2155], [2156].Art. 2156Art. 2158