Articolo 2157 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto di preferenza del concedente
Dispositivo
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [966], [2155], [2156].
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [966], [2155], [2156].