Articolo 2166 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi del concedente
Dispositivo
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145] (1).
Note
(1) Quello che rileva, a differenza del contratto di mezzadria, è la persona del coltivatore nonchè la produttività del fondo.