Articolo 2168 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Morte di una delle parti
Dispositivo
La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente (1).
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo [2158] [2161], [2162].
Note
(1) La norma rimanda all'applicazione della normativa prevista in materia di contratto di mezzadria.