Articolo 2172 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata del contratto

Dispositivo

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596], [2144], [2176], [2181].

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi [2664].

Se non è data disdetta [1373], il contratto s'intende rinnovato di anno in anno [1596], [2144].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.