Articolo 2182 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conferimento del bestiame

Dispositivo

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.