Articolo 2182 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conferimento del bestiame
Dispositivo
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.