Articolo 2194 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Inosservanza dell'obbligo di iscrizione
Dispositivo
Salvo quanto disposto dagli articoli [2626] e [2634] (1), chiunque omette di richiedere l'iscrizione [2188], [2195], [2196], [2205], [2221] (1) nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 [2189], [2190], [2197], [2198], [2330], [2383], [2385], [2400], [2417], [2446] (2).
Note
(1) Si rimanda all'art. 2630 per la nuova fattispecie di "Omessa esecuzione di denunce, comunicazione o depositi".
(2) La sanzione è applicabile a prescindere dal tipo di omissione commessa: sia che l'omissione riguardi l'intera iscrizione, sia che riguardi la mancanza di un documento o il ritardo nella richiesta.