Articolo 2194 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inosservanza dell'obbligo di iscrizione

Dispositivo

Note

(1) Si rimanda all'art. 2630 per la nuova fattispecie di "Omessa esecuzione di denunce, comunicazione o depositi".

(2) La sanzione è applicabile a prescindere dal tipo di omissione commessa: sia che l'omissione riguardi l'intera iscrizione, sia che riguardi la mancanza di un documento o il ritardo nella richiesta.