Articolo 2201 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Enti pubblici

Dispositivo

Gli enti pubblici (1) che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale [409], n. 4 c.p.c.] sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2093], [2195], [2221].

Note

(1) Per stabilire la natura pubblica di un ente è necessario guardare al regime giuridico, cioè al complesso di norme e principi che ne regolano l'esistenza e l'attività, nonché all'inserimento nella struttura amministrativa pubblica.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 19667/2003

Sono attribuiti alla Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. (Nella specie, il giudizio di responsabilità per danno erariale era stato promosso dal procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione nonché di dipendenti del Consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche - istituito tra vari Comuni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fatti attinenti allo svolgimento di un'operazione finanziaria dell'Ente, e dunque all'attività imprenditoriale dello stesso).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003)