Articolo 2205 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi dell'institore
Dispositivo
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese [2188], [2190], [2194], [2195], [2196], [2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].