Articolo 2207 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazione e revoca della procura

Dispositivo

Note

(1) La norma richiama la disciplina prevista dall'art. 1396 per la rappresentanza in generale, dalla quale si differenza per la forma di pubblicità, ai fini dell'opponibilità ai terzi: pubblicità legale per l'art. 2207 e pubblicità di fatto per l'art. 1396.