Articolo 2209 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Procuratori
Dispositivo
Le disposizioni degli articoli [2206] e [2207] si applicano anche ai procuratori [2196], n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa [2204], pur non essendo preposti ad esso (1).
Note
(1) Vedi nota 1 sub art. 2203.