Articolo 2211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto

Dispositivo

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta [1341], [1342], [2210].