Articolo 2217 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Redazione dell'inventario

Dispositivo

L'inventario [365], [2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa [2196] e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2426].

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [2214] (1).

Note

(1) Comma prima modificato dall'art. 8, L. 30 dicembre 1990, n. 413 e poi sostituito dall'art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con L. 8 agosto 1994, n. 489.